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Alimenti e bevande - Contrasto alle pratiche commerciali sleali

FONTE: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

A cura del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi (ICQRF) - MASAF

Normativa di riferimento

  • Direttiva (UE) 2019/633 del parlamento europeo e del Consiglio  del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
  • Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 : Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Descrizione sintetica delle attività
L’attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali consiste nel:

  • controllo delle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari;
  • accertamento di eventuali violazioni relative ai principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione, alle pratiche commerciali vietate e alle buone pratiche commerciali;
  • irrogazione delle relative sanzioni amministrative.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Le attività di indagine possono essere avviate d’iniziativa o a seguito di denuncia.

Luogo e momento del controllo
Le attività di controllo possono essere eseguite da remoto o presso le sedi degli operatori con accesso senza preavviso.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La frequenza dei controlli è determinata in base alle denunce e a particolari criticità congiunturali

Metodi e tecniche
Le attività di controllo sono generalmente eseguite attraverso la richiesta agli acquirenti e ai fornitori delle informazioni e documentazioni necessarie ad accertare le eventuali pratiche commerciali vietate. Tali attività possono essere svolte anche con accesso senza preavviso presso le sedi degli operatori.
L’autorità competente (ICQRF del Masaf) per le attività di controllo può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Le violazioni in materia di pratiche commerciali sleali, fatto salvo che i fatti costituiscano reato, prevedono l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in misura percentuale al fatturato dell’operatore e comunque non inferiori ad una determinata soglia per ciascuna tipologia di violazione.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Il D.Lgs.198/2021, art. 8 (g) prevede la pubblicazione di una relazione annuale  con indicazione del numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell’anno precedente, con illustrazione sommaria dei casi relativi alle indagini concluse.
Lo stesso decreto legislativo all’art. 8 (h), prevede che entro il 15 marzo di ogni anno sia trasmessa alla Commissione Europea una relazione contenente tutti i dati relativi alle attività di contrasto messe in atto nel corso dell’anno precedente.


Autorità Competente Centrale
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Ruolo: controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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